Art. 2.
(Consiglio nazionale per la danza).
1. È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il Consiglio nazionale per la danza (CND).
2. Il CND è costituito da sette componenti, di cui cinque esperti della cultura coreutica, uno in rappresentanza delle regioni ed uno in rappresentanza dei comuni d'Italia. I predetti componenti sono
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eletti in numero di quattro dalla Camera dei deputati ed in numero di tre dal Senato della Repubblica, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, e restano in carica per un triennio.
3. I componenti il CND eleggono a maggioranza assoluta il presidente.
4. I componenti il CND sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato.
5. Ai componenti il CND è riconosciuta una indennità di carica da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.